Guida · 6 min di lettura
Trasparenza AI Act (art. 50): chatbot, contenuti generati e deepfake
Gli obblighi di trasparenza dell'AI Act dal 2 agosto 2026: informare sui chatbot, marcare i contenuti generati, etichettare i deepfake. Esempi pratici per PMI.
Indice dell'articolo
- Cosa impone l'articolo 50, in breve
- Fornitore o deployer: chi deve fare cosa
- Il chatbot sul sito: come informare bene
- Contenuti generati: marketing, blog e social
- Deepfake: l'etichetta non è opzionale
- Le eccezioni da conoscere
- Checklist per metterti in regola
- Cosa rischi se ignori l'articolo 50
- Da dove cominciare
Dal 2 agosto 2026 l'AI Act è nella fase di applicazione generale: gli obblighi di trasparenza dell'articolo 50 valgono già oggi. Tradotto: se sul tuo sito c'è un chatbot, se pubblichi testi o immagini generati con l'AI, o se produci contenuti manipolati che sembrano reali, devi dirlo. Questa guida spiega cosa richiede davvero l'articolo 50, quali eccezioni esistono e come metterti in regola con interventi concreti: un messaggio di benvenuto, una riga di informativa, un'etichetta.
Cosa impone l'articolo 50, in breve
L'articolo 50 del Regolamento UE 2024/1689 (l'AI Act) riguarda gli usi dell'AI "a rischio limitato": non vietati, non ad alto rischio, ma con un potenziale di inganno. La logica è semplice: le persone hanno il diritto di sapere quando stanno interagendo con un'AI o guardando contenuti prodotti da un'AI.
Per una PMI le situazioni tipiche sono tre:
| Situazione | Cosa devi fare | Esempio concreto |
|---|---|---|
| Un sistema AI interagisce con le persone | Informare che si sta parlando con un'AI | Chatbot sul sito, assistente WhatsApp, voicebot telefonico |
| Pubblichi contenuti generati o manipolati con l'AI | Marcarli e dichiararli come tali | Immagini AI in una campagna, testi del blog, audio sintetici |
| Diffondi deepfake (persone o scene realistiche ma artificiali) | Etichettarli esplicitamente | Video con la voce clonata del titolare per uno spot |
Se ti sembra tutto nuovo, parti dalla nostra guida all'AI Act per le PMI: l'articolo 50 è uno dei tasselli del quadro generale, e qui lo vediamo da vicino.
Fornitore o deployer: chi deve fare cosa
L'AI Act distingue tra fornitori (chi sviluppa e immette sul mercato sistemi AI) e deployer (chi li usa in un contesto professionale). Se la tua azienda usa strumenti in abbonamento — ChatGPT, un chatbot comprato da un'agenzia, un generatore di immagini — sei un deployer.
Attenzione però a una trappola comune: alcuni obblighi tecnici, come la marcatura "di fabbrica" dei contenuti generati, ricadono su chi sviluppa il sistema. Ma la trasparenza verso i tuoi clienti — dire che il chatbot è un'AI, dichiarare i contenuti che pubblichi tu, etichettare i deepfake che diffondi tu — resta responsabilità tua. "Ci pensa il fornitore del software" non è una difesa che regge.
Il chatbot sul sito: come informare bene
Se un cliente scrive al tuo assistente virtuale, deve sapere che sta parlando con un'AI. In pratica:
- Presentazione onesta. Il messaggio di apertura dice chiaramente che si tratta di un assistente virtuale: "Ciao, sono l'assistente AI di [azienda]". Niente nomi e foto che simulano un operatore in carne e ossa.
- Informazione visibile, non sepolta. Una riga nei termini di servizio a fondo pagina non basta: l'utente deve capirlo nel momento in cui interagisce.
- Vale anche fuori dal sito. Bot su WhatsApp, risponditori AI al telefono, assistenti nelle app: la regola è la stessa ovunque l'AI parli con le persone al posto tuo.
Un beneficio collaterale: dichiarare il chatbot riduce anche i reclami. Un cliente che sa di parlare con un'AI tollera meglio una risposta imperfetta e chiede l'operatore umano senza sentirsi preso in giro.
Contenuti generati: marketing, blog e social
Testi, immagini, audio e video generati o manipolati con l'AI vanno marcati come tali. Per una PMI significa guardare tre aree:
- Il sito e il blog. Se pubblichi articoli scritti in tutto o in parte dall'AI, serve una dichiarazione: una nota a fine articolo o una pagina di trasparenza che spiega come usi l'AI nei contenuti.
- Le campagne e i social. Immagini generate per un post, foto di prodotto "ambientate" create con l'AI, video promozionali sintetici: la natura artificiale deve essere riconoscibile, ad esempio con una dicitura nella didascalia o sull'immagine stessa.
- I materiali commerciali. Brochure, presentazioni, newsletter: stessa logica. Se il contenuto è generato e potrebbe essere scambiato per reale, dichiaralo.
Il modo esatto di marcare non è rigido: conta che l'informazione sia chiara, visibile e comprensibile per chi guarda. Meglio una dicitura semplice e sistematica ("immagine generata con AI") che soluzioni creative che nessuno nota.
Deepfake: l'etichetta non è opzionale
Un deepfake è un contenuto — immagine, audio o video — che mostra persone reali dire o fare cose mai dette o fatte, o scene realistiche mai avvenute. Qui l'AI Act è netto: va etichettato come contenuto artificiale, sempre.
Sembra un tema da cronaca politica, ma tocca anche le PMI. Qualche esempio:
- lo spot con la voce clonata del fondatore che "legge" un testo mai registrato;
- il video testimonial in cui un cliente sintetico racconta un'esperienza;
- la foto ritoccata con l'AI che mostra il tuo prodotto in un contesto reale ma mai fotografato, in modo indistinguibile da uno scatto vero.
In tutti questi casi la creatività resta lecita: quello che non puoi fare è spacciare il contenuto per autentico.
Le eccezioni da conoscere
L'articolo 50 prevede alcuni alleggerimenti, da maneggiare con cura:
- Uso editoriale con revisione umana. Se un testo generato dall'AI passa una revisione editoriale umana e una persona (o l'azienda) se ne assume la responsabilità, l'obbligo di dichiarazione si alleggerisce. È il caso del bozza-AI-poi-riscritta che pubblichi sotto la tua firma dopo averla verificata e fatta tua.
- Contenuti artistici, creativi o satirici. Per opere manifestamente creative l'obbligo è attenuato: la trasparenza va garantita in modo da non rovinare la fruizione dell'opera.
La regola pratica: le eccezioni sono strette e vanno valutate caso per caso. Se hai un dubbio, dichiara — una riga di trasparenza non costa nulla, una contestazione sì.
Checklist per metterti in regola
| Passo | Cosa fare | Tempo indicativo |
|---|---|---|
| 1. Censimento | Elenca dove l'AI parla o pubblica per te: chatbot, voicebot, contenuti marketing | Mezza giornata |
| 2. Chatbot | Aggiungi presentazione AI nel messaggio di apertura e nell'informativa | Poche ore |
| 3. Contenuti | Definisci una regola interna: cosa si marca, con quale dicitura, chi controlla | Mezza giornata |
| 4. Deepfake | Etichetta sistematica su ogni contenuto sintetico realistico | Continuativo |
| 5. Evidenze | Documenta le scelte fatte, per dimostrarle in caso di contestazione | Poche ore |
Il punto 3 è quello che le aziende saltano più spesso: senza una regola scritta, ogni collaboratore decide da sé e la trasparenza diventa casuale. Una policy interna e un minimo di formazione del team — come il corso AI Literacy, che copre anche l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 — chiudono il cerchio.
Cosa rischi se ignori l'articolo 50
La violazione degli obblighi di trasparenza rientra nella fascia intermedia delle sanzioni: fino a 15 milioni di euro o il 3% del fatturato mondiale. Per le PMI si applica il valore più basso tra i due — che resta comunque una cifra capace di fare male a qualsiasi bilancio.
C'è poi il danno meno misurabile ma più rapido: la fiducia. Un cliente che scopre di aver parlato per mesi con un bot spacciato per operatore, o che i "testimonial" erano sintetici, difficilmente resta cliente.
Da dove cominciare
Prima di scrivere informative e etichette, serve capire quali obblighi riguardano davvero la tua azienda: la nostra autovalutazione gratuita te lo dice in 3 minuti, articolo 50 compreso. Se poi vuoi partire con materiali già pronti, il kit trasparenza include informativa per il chatbot, diciture per i contenuti generati e modelli di etichettatura personalizzati sulla tua azienda, aggiornati quando la normativa cambia.
Da leggere dopo
Contenuto informativo e operativo: non costituisce consulenza legale.